Statuto
FONDAZIONE ITALIA UGANDA
PER L’OPERA DI PADRE GIOVANNI SCALABRINI ONLUS
Art. 1 – Costituzione
1.1. E’ costituita la Fondazione denominata “Fondazione Italia Uganda per l’opera di padre Giovanni Scalabrini, organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, o, più brevemente, “Fondazione Italia Uganda per l’opera di padre Giovanni Scalabrini Onlus” o “Fondazione Italia Uganda Onlus” (d’ora in poi, “Fondazione”).
1.2. La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve, ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo e pertanto viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
Art. 2 – Sede
2.1. La Fondazione ha sede in Milano.
2.2. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non necessita di modifica statutaria. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso la Prefettura, per la relativa iscrizione presso il Registro delle Persone Giuridiche, avvenuta la quale il trasferimento diventa efficace a tutti gli effetti verso i terzi.
2.3. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la Fondazione potrà costituire sedi secondarie e uffici di rappresentanza sia in Italia che all’estero.
Art. 3 – Scopi
3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e, nel solco dell’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa Cattolica, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficienza ispirandosi all’attività e all’esempio di padre Giovanni Scalabrini, che ha svolto per oltre 50 anni la sua attività missionaria in Uganda a favore dei più poveri. In particolare, la Fondazione si propone di sostenere e promuovere esperienze di solidarietà nel continente africano e, più in generale, nei paesi in via di sviluppo, attraverso l’educazione, l’istruzione, la formazione, l’assistenza, la promozione culturale, sociale e socio sanitaria finalizzate a sradicare la povertà e ridurre le diseguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile in conformità a quanto stabilito dalla disciplina sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni.
3.2. L’attività di beneficienza potrà essere diretta ovvero indiretta. Per beneficienza indiretta si intende la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori in cui opera la Fondazione stessa, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
Art. 4 – Attività della Fondazione
Per raggiungere i propri scopi, nell’ambito dei Paesi in via di sviluppo, la Fondazione, agendo in proprio ovvero stabilendo ogni opportuna forma di collegamento, partecipazione e cooperazione con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, potrà in particolare:
a) contribuire a realizzare strutture di edilizia scolastica;
b) istituire ed erogare borse di studio e svolgere ogni attività di orientamento e sostegno allo studio;
c) sostenere attività di assistenza sociale e sanitaria, con specifico riferimento alle fasce più deboli della popolazione;
d) promuovere e sostenere l’inserimento lavorativo dei giovani.
Art. 5 – Attività strumentali, accessorie e connesse
5.1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto delle normative vigenti, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dei propri scopi e, in particolare:
a) amministrare e gestire i beni mobili e immobili di sua proprietà, quelli ricevuti in locazione o comodato o comunque posseduti o sotto il suo controllo ovvero disponibilità;
b) porre in essere ogni atto, contratto o convenzione che sia necessario o venga considerato opportuno per il conseguimento dei propri scopi;
c) raccogliere fondi e finanziamenti, sia direttamente che mediante altri enti, presso persone fisiche, Istituti, Enti, Organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
d) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione a terzi delle attività e dei progetti propri;
e) iscriversi in elenchi pubblici e partecipare a gare o stipulare convenzioni di qualsiasi genere per l’affidamento di attività o per l’affidamento di progetti e la prestazione di servizi finanziati tramite fondi pubblici o privati;
f) favorire anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei propri fini;
g) partecipare, istituire o concorrere alla costituzione di consorzi, associazioni, fondazioni, o altri enti di qualsiasi natura nazionali, stranieri o internazionali che abbiano finalità coerenti con quelli della Fondazione;
h) promuovere e sostenere, in via diretta, anche mediante attività di coordinamento, enti nazionali o internazionali che condividono medesimi o simili finalità e scopi;
i) partecipare o concorrere alla costituzione di società anche di capitali, e/o detenere partecipazioni non di controllo, sempre in via strumentale e accessoria al perseguimento dei fini istituzionali e nei limiti imposti dalla normativa vigente;
j) svolgere attività commerciali direttamente connesse e accessorie a quelle istituzionali, strumentali al perseguimento dei fini della Fondazione e nei limiti imposti dalla normativa vigente.
5.2. La Fondazione potrà altresì svolgere in via accessoria, nei limiti di cui al comma 5 dell’articolo 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, iniziative di raccolta fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
5.3. La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui alla lettera a) dell’articolo 10, del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse. Tali attività saranno svolte nei limiti consentiti dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6 – Patrimonio e fondo di gestione
6.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso delle attività attribuite alla Fondazione in sede di erezione o da altre attività di valore equivalente a queste ultime. Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da oblazioni, lasciti, contributi, nonché da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio dal Consiglio di Amministrazione.
6.2. Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione dispone di un fondo di gestione, al quale sono destinate le rendite del patrimonio e i proventi, nonché i corrispettivi ricevuti per le prestazioni rese nell’esercizio delle proprie attività, e ogni altro provento, contributo, donazione, eredità o legato ricevuto per la realizzazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all’incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 7 – Esercizio finanziario
7.1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tale termine, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio di esercizio consuntivo.
7.2. Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato.
7.3. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
7.4. E’ vietata la distribuzione, anche in via indiretta, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 8 – Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio di Amministrazione
– il Presidente e il Vice Presidente
– il Direttore Generale
– il Tesoriere, se nominato
– il Collegio dei Revisori o Revisore Unico
Art. 9 – Consiglio di Amministrazione
9.1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 o 7 membri effettivi, compreso il Presidente, nominati dall’assemblea dell’Associazione Amici dell’opera di padre Giovanni Scalabrini. Possono essere nominati consiglieri solo coloro che sono in possesso di requisiti di onorabilità e di specifiche competenze utili al raggiungimento degli scopi della Fondazione.
9.2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio relativo alla loro carica. Possono essere rieletti, ferma la possibilità di rinuncia all’incarico o di revoca da parte del soggetto che ha provveduto alla nomina. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, i restanti membri provvedono alla cooptazione di un altro consigliere che resterà in carica sino a quando sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito.
9.3. Il Consiglio di Amministrazione determina le linee generali dell’attività della Fondazione, assume le scelte strategiche, definisce le priorità in ordine alle iniziative da intraprendere o finanziare ed esercita i poteri di straordinaria amministrazione. In particolare:
– approva il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio consuntivo predisposti dal Direttore Generale o, se nominato, dal Tesoriere;
– delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all’acquisto e all’alienazione di beni immobili e alle modifiche patrimoniali;
– delibera le modifiche statutarie;
– nomina il Direttore Generale;
– nomina il Tesoriere;
– definisce l’eventuale trattamento economico del Direttore Generale e del Tesoriere, nei limiti di cui ai successivi artt. 11.4 e 12.5;
– definisce l’eventuale trattamento economico dei membri del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico, nei limiti di cui al successivo art. 13.6;
– esercita tutti gli altri poteri e svolge tutti gli ulteriori compiti attribuiti dal presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri, tra i quali il Presidente.
9.4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, anche a mano, spedita o consegnata con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso, ovvero tramite mezzi idonei ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte del destinatario. In caso di urgenza, a mezzo telegramma ovvero tramite mezzi idonei ad attestarne l’avvenuta ricezione inviati con 2 (due) giorni di preavviso. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso in cui un consigliere intenda astenersi la sua presenza viene calcolata ai fini della validità della delibera ma l’astensione non si computa nel quorum deliberativo. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
9.5. Le delibere che comportino la modifica degli scopi della Fondazione indicati al precedente art. 3 o lo scioglimento della Fondazione sono assunte:
a) con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) Consiglieri, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 membri;
b) con il voto favorevole di almeno 5 (cinque) Consiglieri, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 7 membri.
9.6. La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente. Le riunioni in teleconferenza o videoconferenza sono valide qualora sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti, di regolare il suo svolgimento, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
9.7. Ove il Presidente lo ritenga opportuno, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, in qualità di uditori e senza diritto di voto, il Direttore 5
Generale, il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico e il Tesoriere nel caso in cui non sia membro del Consiglio di Amministrazione.
9.8. L’attività dei Consiglieri di Amministrazione è gratuita. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere attribuito il rimborso delle spese documentate.
Art. 10 – Presidente
10.1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
10.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione.
10.3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio e ha facoltà di rilasciare procure generali o speciali e di nominare e revocare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere la Fondazione avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nonché in sede di arbitrato.
10.4. Il Presidente:
– convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
– cura le relazioni con le autorità, con gli enti, le istituzioni e le imprese, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
– sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
– adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, anche di straordinaria amministrazione, riferendone nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione;
– propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale e del Tesoriere;
10.5. Il Presidente può delegare parte dei propri poteri e dei propri compiti a singoli Consiglieri.
10.6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente.
Art. 11 – Direttore Generale
11.1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. La delibera di nomina determina la durata della carica.
11.2. Il Direttore Generale:
– sovraintende all’organizzazione della Fondazione;
– predispone i programmi e gli obiettivi che la Fondazione dovrà perseguire nel corso di ciascun anno, sottoponendoli all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
– esercita le funzioni di ordinaria amministrazione in conformità alle linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
– esegue le delibere e coordina l’attività della Fondazione.
11.3. Il Direttore Generale può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, secondo quanto previsto dal precedente art. 9.7.
11.4. Al Direttore Generale può essere attribuito, oltre al rimborso delle spese documentate, un compenso la cui entità non può, comunque, superare i limiti previsti dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
Art. 12 – Il Tesoriere
12.1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione e può essere scelto in seno ai suoi componenti.
12.2. Se nominato, il Tesoriere:
– predispone il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
– sovraintende alla corretta tenuta delle scritture contabili di legge e alla gestione amministrativa e fiscale conformemente a quanto prescritto dalla legge;
– sovraintende all’attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in materia amministrativa;
– cura i rapporti con il Collegio dei Revisori o Revisore Unico e con i dipendenti o consulenti in materia contabile, economica, finanziaria e amministrativa;
– compie le operazioni bancarie e postali, curando i pagamenti e gli incassi, in accordo con il Direttore Generale e, ove occorra, ottenendo le idonee procure.
12.3. Nel caso in cui non venga nominato, le sue funzioni sono esercitate dal Direttore Generale.
12.4. Il Tesoriere, nel caso in cui non sia membro del Consiglio di Amministrazione, può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, secondo quanto previsto dal precedente art. 9.7.
12.5. Al Tesoriere può essere attribuito, salvo rinuncia, oltre al rimborso delle spese documentate, un compenso la cui entità non può, comunque, superare i limiti previsti dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
Art. 13 – Organo di controllo, Collegio dei Revisori o Revisore Unico
13.1. Il Collegio dei Revisori, composto da 3 (tre) persone, o il Revisore unico, è nominato dall’assemblea dell’Associazione Amici dell’opera di padre Giovanni Scalabrini tra le persone iscritte nell’elenco dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Collegio dei Revisori o Revisore unico resta in carica 3 (tre) esercizi e può essere riconfermato.
13.2. Il Collegio dei Revisori o Revisore unico esercita funzioni di controllo, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, e contabile e sul suo concreto funzionamento. A tal fine può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie e opportune.
13.3. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 31, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il Collegio dei Revisori o Revisore unico esercita, inoltre, il controllo contabile. In particolare vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
13.4. Il Collegio dei Revisori o Revisore unico può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, secondo quanto previsto dal precedente art. 9.7.
13.5. L’attività del Collegio dei Revisori o Revisore unico è verbalizzata in apposito registro.
13.6. Ai componenti del Collegio dei Revisori o al Revisore unico può essere attribuita, oltre al rimborso delle spese documentate, un’indennità non superiore ai limiti previsti dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
Art. 14 – Clausola Arbitrale
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Milano. L’arbitro procederà in via irrituale e secondo equità. La sede dell’arbitrato sarà in Milano.
Art. 15 – Scioglimento della Fondazione
15.1. In caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con i quorum stabiliti dall’art. 9.5, ad altra organizzazione avente scopi e finalità similari a quelli della Fondazione, sentito il parere dell’organismo di controllo istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 190, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
15.2. In caso di parere contrario o comunque in caso di impossibilità, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sempre sentito il parere dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della l. 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 16 – Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.